Con l’entrata in vigore del D.lgs. 102/2014 in tema di contenimento consumo energetico e contabilizzazione del calore prelevato dal singolo utente, il tema del diritto al distacco dal sistema di riscaldamento centralizzato è diventato una delle questioni condominiali più controverse e dibattute.


L’art 1118 comma quarto c.c. prevede che “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.


Dubbi sono sorti in merito alla possibilità di conciliare il diritto del singolo a distaccarsi dall’impianto centralizzato e i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento dettati dalla norma in tema di contabilizzazione del calore.
In particolare, ci si è chiesti se e come il condomino distaccato debba partecipare alle spese di riscaldamento e, più precisamente, se sia tenuto a concorrere o meno ai costi dei consumi involontari, che per definizione sono indipendenti dall’azione dell’utente.


Consumi involontari che, secondo la normativa vigente, vanno ripartiti in base ai millesimi calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile, che viene calcolato da un professionista abilitato, al quale compete predisporre i millesimi per ripartire la quota dei consumi involontari tra i quali rientrano le spese di gestione servizio di riscaldamento, di manutenzione, conduzione e dispersione dell’energia.


Le spese per i consumi involontari se non sostenute anche dal condomino distaccato ricadrebbero quindi inevitabilmente sugli altri condomini con conseguente “aggravio di spesa per gli altri condomini” a cui l’art 1118 c.c. condiziona il diritto al distacco.


Di fatto uno dei presupposti indicati dalla norma del codice civile non potrebbe mai realizzarsi, sì che al singolo sarebbe sempre preclusa la possibilità di staccarsi dall’impianto centralizzato.

Da quanto sopra consegue che il singolo condomino che intende distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è esonerato dalla partecipazione alle spese per i cosiddetti consumi involontari.

Soluzione ritenuta fondata anche da alcune pronunce della giurisprudenza di merito tra cui il Tribunale di Savona con la sentenza n. 1446 del 12.12.2017 e la sentenza n. 111 dell’8.02.2019; il Tribunale Roma con la sentenza n. 9406 del 10.05.2016 e il Tribunale Genova con la sentenza n. 2955 del 30.09.2016.
Ricapitolando, alla luce della normativa vigente (art 1118 c.c. e D Lgs 102/2014) si può affermare che il condomino distaccato
– sarà tenuto ex art 1118 c.c. quarto comma a partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto (intesa come interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico), per la sua conservazione (spese che attengano all’integrità del bene siano esse di natura ordinaria che straordinaria) e messa a norma (interventi sull’impianto termico determinati da obblighi di legge);
– sarà altresì tenuto a concorrere alle spese per i consumi involontari, non essendo diversamente rispettata la condizione di non “aggravio di spesa per gli altri condomini” che legittima il distacco stesso;
– sarà esonerato dalle sole le spese afferenti il godimento del bene le quali, attenendo all’uso delle cose comuni, scaturiscono da un fatto soggettivo, personale, mutevole tra le quali spiccano i consumi per il combustibile e dall’energia elettrica necessaria per la produzione e la distribuzione del calore.