In tempi difficili, può accadere che anche le persone più accorte possano trovarsi a fronteggiare una momentanea carenza di liquidità che impone di graduare la priorità dei numerosi pagamenti cui siamo tutti periodicamente chiamati (l’affitto o la tv on demand? La bolletta del gas o la rata del mutuo?).

Tra i provvedimenti volti a sollevare, almeno in parte, conduttori, cittadini e utenti, si segnala il blocco di tutte le procedure di sospensione per morosità delle forniture di energia elettrica, gas e acqua, disposto con deliberazione 12.3.2020 numero 60/2020/R/COM dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e prorogato fino al 13 aprile 2020 con delibera 117/2020/R/COM e poi fino al 3 maggio con delibera 124/2020R/COM.

Ma come funziona normalmente la procedura di morosità? E come incidono le delibere citate sulla condizione degli utenti non in regola con i pagamenti?

Di norma, se il cliente finale non provvede al regolare pagamento delle bollette, il venditore può procedere a sospendere (o limitare) la fornitura dopo aver adempiuto a tutta una serie di obblighi e di cautele previsti dagli atti e dalle delibere dell’Autorità.

Tra queste si segnalano:

– Atto 311/2019/R/idr per il servizio idrico,

– Delibera ARG/gas 99/11 e ss.mm. e ii per il servizio di fornitura del gas (che contiene anche la disciplina della procedura di default, su cui però non ci soffermeremo),

– Atto 258/2015/R/com e ss.mm. e ii per il servizio di fornitura di energia elettrica.

Per una più approfondita comprensione della materia si invita a consultare il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (https://www.arera.it/it/index.htm), ove è possibile trovare tutte le delibere e i provvedimenti nel testo aggiornato.

Per quanto riguarda questo contributo, ci limiteremo a ricordare che il venditore è tenuto, prima di avviare la procedura di sospensione o limitazione della fornitura, a inviare al cliente una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, volta a costituirlo in mora, in cui sia specificato, tra l’altro: il termine ultimo entro cui il cliente finale è tenuto al pagamento; la data a partire da cui il termine è calcolato, specificando se tale data sia quella di emissione della raccomandata o la data del suo invio; il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all’impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura; le modalità attraverso cui il cliente può far constare l’avvenuto pagamento;il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura; i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico per sospensione o limitazione della fornitura sia avvenuta senza il rispetto della normativa regolamentare in materia.

Il termine ultimo indicato per il pagamento non può essere:

– per la fornitura di energia elettrica:

  • Inferiore a 20 giorni solari, se è calcolato dall’emissione della raccomandata da parte del venditore (ossia quando il venditore non può documentare la data di invio)

  • Inferiore a 15 giorni solari, se è calcolato dall’invio della raccomandata da parte del venditore

  • Inferiore a 10 giorni solari, se è calcolato dalla ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC.

– per la fornitura del gas:

  • Inferiore a 20 giorni solari, se è calcolato dall’emissione della raccomandata da parte del venditore (ossia quando il venditore non può documentare la data di invio)

  • Inferiore a 15 giorni solari, se è calcolato dall’invio della raccomandata da parte del venditore

  • Inferiore a 10 giorni solari, se è calcolato dalla ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC.

(in ambo i casi il venditore dovrà attendere altri 3 giorni lavorativi prima di poter chiedere la sospensione del servizio).

– per la fornitura dell’acqua:

  • Inferiore a venti giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;

  • Inferiore a 25 giorni solari calcolati dall’emissione della raccomandata qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione;

  • Inferiore a 15 giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la costituzione in mora.

Inoltre, per quanto riguarda il servizio idrico, ricorderemo altresì che:

– per le utenze domestiche residenti titolari del “bonus acqua” non è prevista la sospensione (sono considerate “non disalimentabili”: per esse si può procedere solo alla limitazione);

–  per le altre utenze è previsto:

– che la procedura di sospensione debba essere preceduta dall’invio di un sollecito bonario;

– che la raccomandata di messa in mora contenga altresì: il riferimento al sollecito bonario; la possibilità di richiedere una rateazione dell’importo dovuto; le modalità e le tempistiche con cui l’utente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura e il bollettino precompilato per il pagamento.

– che la disattivazione delle utenze domestiche residenti non titolari di bonus acqua possa avvenire solo successivamente: a) al mancato pagamento di fatture complessivamente superiori all’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata; b) all’intervento di limitazione della fornitura, se tecnicamente possibile, oppure all’invio da parte del gestore di comunicazione scritta che illustra i motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione; c) trascorsi 25 giorni dall’intervento di limitazione, se il debito è inferiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata e/o se l’utente non è risultato destinatario di una procedura di costituzione in mora nell’arco di 18 mesi oppure trascorsi 20 giorni dall’intervento di limitazione, se il debito è superiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l’utente è già stato costituito in mora nell’arco di 18 mesi, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità.

– che per le utenze condominiali la procedura non possa essere attivata a fronte di pagamenti parziali effettuati in unica soluzione pari alla metà del dovuto, e prima che siano decorsi sei mesi dal pagamento parziale senza che sia intervenuto il saldo (l’ente è inoltre tenuto ove possibile a installare misuratori parziali al fine di procedere a disattivazioni selettive).

– che non si può dar corso alla procedura: se l’utente abbia inoltrato richiesta di rateizzazione; per mancato pagamento di servizi diversi dalla fornitura; nei giorni indicati come festivi dal calendario, il sabato o nei giorni precedono il sabato o i festivi.

***

Ebbene, per effetto della delibera n. 60 /2020/R/COM, a decorrere dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, nell’ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato e dei servizi che lo accompagnano, non si applica la disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento (morosità) relative a fatture anche scadute alla data del 10 marzo 2020 con riferimento: a tutti i clienti in bassa tensione per quanto riguarda l’elettricità; ai clienti domestici e a tutti quelli con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno per quanto riguarda il gas; a tutte le tipologie di utenze, domestiche e non domestiche per quanto riguarda l’acqua.

Ai sensi della citata delibera:

*il gestore del servizio idrico integrato non procede alla sospensione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una sospensione, riattiva tempestivamente la fornitura;

*l’esercente l’attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione; *l’impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità e, nel caso, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa;

*le citate indicazioni si applicano anche alla diminuzione di potenza o alla limitazione del servizio;

*a partire dal giorno successivo al periodo di sospensione i gestori, prima di poter agire, dovranno inviare nuovamente la comunicazione di costituzione in mora.

Con delibera numero 117/2020/R/COM, l’Autorità ha esteso la durata del periodo di sospensione fino al 13 aprile 2020.

La medesima delibera ha poi previsto, per quanto qui di interesse,

* che i gestori possano inviare le bollette anche in formato elettronico, indicando altresì ai clienti le modalità alternative di pagamento possibili (domiciliazione bancaria o su carta di credito)

* che in caso di mancato pagamento di bollette scadenti o emesse nel periodo di blocco le imprese operanti nei settori dell’energia e del gas naturale esercenti servizi di tutela e PLACET, nella prima comunicazione di sollecito, debbano indicare la possibilità di rateizzare gli importi dovuti, senza interessi, con periodicità pari a quella di fatturazione e per un numero di rate pari almeno al numero di bollette emesse negli ultimi mesi e comunque non inferiore a due (ma se l’importo delle rate risulta inferiore a €.50,00 il loro numero potrà essere correlativamente ridotto).

* che, analogamente, anche i gestori del servizio idrico integrato debbano indicare espressamente nel primo sollecito la possibilità di rateizzare gli importi senza applicazione di interessi.

Infine, la delibera 124/2020/R/COM ha prorogato termine delle misure di cui alla deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com, come modificata e integrata dalla deliberazione 117/2020/R/com, fino al 3 maggio 2020.

E’ evidente la portata di siffatte disposizioni, che sono destinate ad avere un impatto significativo per un gran numero di persone e di famiglie e che si affiancano, sempre in ottica di tutela della posizione del cliente finale “debole”, alla previsione, assunta con delibera numero 76/2020 dalla medesima Autorità, di sospendere la decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo dei bonus sociali nazionali dal 1 marzo al 30 aprile 2020, e di garantire ai cittadini che dovessero rinnovare la domanda oltre la scadenza, ma comunque non oltre 60 giorni dal termine del periodo di sospensione, la continuità dei bonus concessi, con validità retroattiva a partire dalla scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.

Grazie ad esse, la continuità della fornitura di gas, energia e acqua dovrebbe essere garantita per tutto il periodo emergenziale anche alle famiglie che versano in maggiore difficoltà, mentre, per il periodo successivo, le previsioni in materia sono tese a permettere loro il rientro del debito in maniera sostenibile.

Non è poi escluso che l’Autorità, che nel frattempo ha adottato anche misure a sostegno delle imprese e che si è detta intenta a lavorare per il mantenimento del “delicato equilibrio di tutto il sistema energetico ambientale“, non adotti in futuro nuovi e ulteriori provvedimenti a riguardo.